Mod. 730/2013-novità

Le novità nella dichiarazione dei redditi modello 730 2013

Ecco le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi modello 730/2013

  • non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
  • non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito;
  • per gli immobili esenti dall’IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali.
  • il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione, è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento;
  • vengono introdotti due novi codici per indicare l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione,
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.
  • per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneg-giato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest’anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali;
  • la detrazione del 55%, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro.

Share