AZIONE LEGALE N. 7 – RICORSO CONTRO OBBLIGO VACCINALE

Allo scopo di corrispondere alle richieste di alcuni iscritti la Segreteria di Udine attiva la seguente tutela.

L’introduzione dell’obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 (D.L. del 24.11.21 – art. 2) per il personale della scuola sta già creando il caos nei dirigenti e nel personale scolastico per la reale gestione delle procedure.

Per garantire tutela a tutti coloro che per diversi motivi non aderiranno alla campagna vaccinale  l’Ufficio Legale ha predisposto un ricorso da presentare dinanzi al Giudice del Lavoro avverso l’obbligo vaccinale nonché avverso l’immediata sospensione dell’attività lavorativa.

Nel merito si fa presente che il predetto D.L. prevede all’art. 2 che: “Nei casi in cui non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al terzo e quarto periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Si specifica che l’obbligo vaccinale si concretizza nel momento della presenza sul posto di lavoro; nulla e dovuto nel caso di assenza.

L’azione è finalizzata a far dichiarare illegittimo l’obbligo di esibizione del green pass poiché in contrasto con l’art. 3 comma 2 della Costituzione e con il regolamento UE n. 953/2021.

Il ricorso verrà proposto dinanzi al Giudice del Lavoro di Udine.

Si fa presente che sia il Consiglio di Stato (n. 5130/21) che il Tribunale dell’UE (UE 2021/1953) si sono gia pronunciati in tema di legittimità del Green pass, quindi, l’Ufficio Legale ritiene che, per analogia, un ricorso avverso l’obbligo vaccinale esporra i ricorrenti, in caso di rigetto, ad un’elevata condanna alle spese di giudizio.

La preventiva manifestazione di interesse non impegnativa può essere trasmessa alla Segreteria Provinciale di Udine all’indirizzo udine.legale@snals.it riportando il proprio contatto telefonico. La definizione degli oneri sarà successiva ed in relazione al numero dei partecipanti. Il ricorso è riservato agli associati e a coloro che si iscriveranno contestualmente.

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