Tutela maternità.

Si ricorda a tutte le gestanti e alle lavoratrici madri a tempo determinato e indeterminato che esistono specifiche tutele alle quali spesso non si accede che di seguito si riassumono.

Interdizione anticipata  o posticipata per lavoro a rischio (art. 17 D.lvo 26.03.2001, n° 151)

Spetta, prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria e successivamente fino al VII° mese dopo il parto, alle lavoratrici madri e alle gestanti in servizio nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado se l’attività lavorativa espone la lavoratrice ai seguenti fattori di rischio:

L’indennità corrisponde all’80% della retribuzione media globale giornaliera del mese, compresa la 13a mensilità.

La richiesta, utilizzando questo modulo, va consegnata al Servizio Ispettorato del Ministero del Lavoro di Via Stabernao, 7 – 33100, Tel 0432 501268-501776  Fax 0432 295235.

Scarica i moduli.

Permessi retribuiti per l’effettuazione di visite prenatali (art. 14 D.lvo 26.03.2001, n° 151)

Tali provvidenze non intaccano nessun altro istituto contrattuale, sono retribuiti e vengono concessi a domanda. La fruizione andrà documentata con giustificazione della struttura che esegue le prestazioni sanitarie.

Per ulteriori e più complete informazioni si prega di rivolgersi in sede.

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