DSGA – MANCATO PAGAMENTO INDENNITA’ DI REGGENZA SU DUE SCUOLE

Visto il permanere del mancato pagamento del compenso di cui all’art. 19, comma 5 bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, spettante ai DSGA in reggenza su due scuole, lo Snals ha dato mandato al Legale di predisporre il ricorso per decreto ingiuntivo per coloro che hanno diritto al pagamento dell’indennità di reggenza e sbloccare in questo modo la situazione incresciosa creata dal MEF.

Come noto, il CCNL stipulato il 10.11.2014 all’art. 2 recita: “1. Per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, al DSGA che copra o abbia coperto posti assegnati in comune con più istituzioni scolastiche, per effetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 19, commi 5 e 5-bis del D.L. n. 98/2011, compete, per i periodi di copertura dei relativi posti, una indennità mensile fissa e ricorrente, corrisposta per dodici mensilità, avente natura accessoria, di Euro 214,00 mensili lordi….(omissis) 4. Con ulteriore sessione negoziale, gli effetti del presente accordo potranno essere estesi anche ai successivi anni scolastici, ai sensi della normativa richiamata al comma 3.”;

Con successivo CCNL 19.04.2018 per il triennio 2016/2018, all’art. 39 intitolato “Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche” viene stabilito: “In attuazione dell’art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL sono prorogati fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo in sede di conferenza unificata di cui all’art. 19, comma 5-ter del D.L. 6-7-2011, n. 98.”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del CCNL 19.04.2018: “gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto medesimo.”.

Sulla base di tali argomentazioni l’Avv. Francesca Starace, legale convenzionato, ha provveduto a presentare i ricorsi per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale, Sezione Lavoro, ottenendo dal Giudice l’emanazione dei decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi nei confronti del Miur e delle Ragionerie Provinciali ed il conseguente pagamento agli interessati entro 40 giorni dalla notifica dei provvedimenti giudiziali.

Per tutto quanto sopra esposto,  è possibile aderire al ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 39 CCNL 2016/2018 e dell’art. 146, punto 7 del CCNL 2007, affidando l’incarico al suddetto legale convenzionato presso l’UFFICIO DEL CONTENZIOSO della Sefreteria SNALS di Udine, presentando i seguenti documenti in formato PDF già scansionati:

  1. Decreti del Direttore Generale dell’U.S.R. con il quale è avvenuta l’assegnazione in reggenza su due scuole negli anni scolastici di interesse;
  2. certificati di servizio degli Istituti in cui è stata svolta la reggenza;
  3. lettera raccomandata o pec di richiesta pagamento indennità indirizzata all’Istituto ed alla Ragioneria Territoriale;
  4. documento d’identità;
  5. codice fiscale;
  6. pagamento del Contributo Unificato da versare al Tribunale di interesse (l’importo varia in base allo scaglione di valore: € 49,00 fino ad un valore di € 5.200,00; € 118,50 per procedimenti da € 5.200,00 ad € 26.000,00).

Per fissare un incontro di adesione e consegna della documentazione scrivere a udine.legale@snals.it

L’adesione è riservata agli associati allo SNALS-Confsal di Udine ed è previsto un contributo per la procedura.