Graduatorie ad esaurimento: decreto scioglimento riserva

Graduatorie ad esaurimento: decreto scioglimento riserva, punteggio per abilitati all’estero, titolo sostegno, riserva dei posti.

Scadenza 17 luglio

Le domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “Istanze on line” del sito internet del Ministero (www.istruzione.it), dal 28 giugno 2013 al 17 luglio 2013 (entro le ore 14,00)

Il D.M. 27 giugno 2013 n.572  prevede per l’a.s. 2013/14 e in attesa dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per il triennio 2014/17, le seguenti operazioni annuali :

– scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante, che conseguono l’ abilitazione entro la data di scadenza della domanda;
– acquisizione titoli specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro la data di presentazione della domanda;
– presentazione dei titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell’art. 14 della Legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Il Decreto contiene anche 2 novità:

1) Sanatoria del contenzioso giunto anche in sede europea dinanzi alla Commissione Europea concernente il pieno riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero in uno dei paesi U.E.

i docenti già inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento in quanto abilitati in altri Stati dell’Unione Europea e che hanno ottenuto formale riconoscimento del titolo con Decreto Ministeriale, possono ottenere la rivalutazione del titolo medesimo analogamente alle abilitazioni che in Italia comportano l’attribuzione di un punteggio complessivo di 30 punti (SSIS, COBASLID, Diplomi Biennali di II livello dei docenti di educazione Musicale, Scienze della Formazione Primaria), purché tali titoli siano stati conseguiti con percorsi formativi corrispondenti per durata e frequenza a quelli italiani.

2) Scioglimento della riserva da parte dei docenti di cui all’art. 15 comma 17 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, iscritti in soprannumero ai percorsi di TFA al fine di completare il percorso intrapreso presso le soppresse Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) e che conseguono l’abilitazione anche successivamente al termine di presentazione della domanda, in ragione del ritardo con cui sono stati attivati alcuni corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

Possono sciogliere la riserva soltanto i docenti che erano iscritti, nell’anno accademico 2007/08, alle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario e che erano inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione definitiva delle medesime, in applicazione dell’art. 5 bis della legge 169/2008 e del D.M. 8 aprile 2009 n. 42, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

Non è consentito sciogliere la riserva ai docenti che fossero risultati idonei e in posizione utile nelle graduatorie per accedere al secondo biennio di specializzazione o ad uno o più semestri aggiuntivi al fine di conseguire una seconda abilitazione.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, salvo quanto stabilito al punto 2 della presente nota 

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