Graduatorie d’Istituto: note di spiegazione.

Scheda individuazione personale scolastico perdente posto per l’a.s. 2012/2013

  “Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti in merito alla formulazione delle graduatorie d’istituto e di compilazione dei modelli consegnati in questi giorni dalle scuole per l’individuazione di eventuali soprannumerari a.s. 2012/2013

si fa presente quanto segue:

1) le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari devono essere formulate e pubblicate, per affissione all’albo, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, quindi dopo il 3 aprile 2012 ed entro il 18/4/2012, in quanto si  devono valutare tutti i titoli e precedenze acquisiti entro il 3 aprile.

2) il personale deve essere informato adeguatamente dell’affissione all’albo per poter produrre eventuale ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della stessa

3) poichè le graduatorie di cui trattasi, sono spesso oggetto di rilievi e di contenziosi da parte del personale scolastico, si ricorda che può essere attribuito punteggio solo per quanto previsto dalla relativa tabella di valutazione e note allegate, ed in particolare

non sono valutabili:

– Il titolo di specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di handicap di cui al D.P.R. n. 970/1975, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla legge n. 341/1990 commi 4, 6 ed 8;

-il diploma di laurea in scienze della formazione primaria (SSIS) in quanto titolo d’accesso;

-il diploma di laurea in Diadttica della musica;

-il Diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad ulteriore punteggio rispetto al diploma di istituto  Superiore di Educazione Fisica (ISEF);

-il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di Accademia di belle arti e di Conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99;

– Il servizio pre-ruolo prestato senza il possesso del prescritto titolo di studio (è il caso degli insegnanti di Educazione Fisica e Musicale che in passato spesso hanno prestato servizio ancor prima di conseguire il prescritto titolo di studio), così come il servizio prestato nelle scuole private o legalmente riconosciute in quanto non valutati nella ricostruzione della carriera;

– l’idoneità a concorso riferito solo al conseguimento dell’abilitazione o le abilitazioni riservate;

– l’esigenza di famiglia per ricongiungimento al coniuge o, in mancanza genitore/figlio, se il familiare non risiede nel comune di titolarità del docente da almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione dell’O.M.

Inoltre, si escludono dalla graduatoria, al contrario di quanto avveniva in precedenza, per i beneficiari della legge n. 104/92 art. 33 commi 5 e 7 (coniuge, figlio e genitore), qualora la scuola di titolarità sia in un comune diverso o distretto sub comunale da quello dell’assistito, SOLO coloro che entro il 3 aprile abbiano presentato domanda di trasferimento volontaria per il
comune di assistenza del disabile. Per questo motivo è necessario attendere tale data prima della formulazione delle graduatorie in quanto solo coloro che hanno presentato domanda in tal senso vanno esclusi, altrimenti, pur beneficiari della legge 104/92, vanno inseriti in graduatoria ed eventualmente individuati perdenti posto.

Il contratto ha inoltre previsto, per gli amministratori degli enti locali (sindaci, assessori, consiglieri comunali, provinciali, regionali, ….), l’esclusione dalla graduatoria, se la provincia di titolarità coincide con quella del mandato amministrativo.

Si ricorda inoltre quanto previsto alla nota 5 e 5bis-, (spesso non inserita nella scheda per l’individuazione dei soprannumerari) la quale prevede di valutare la continuità anche di un solo anno nella stessa scuola (servizio nell’istituto di titolarità) più il servizio prestato in altre unità scolastiche dello stesso comune ( servizio nella sede) e per lo stesso ruolo.

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