Riconoscimento anzianità valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 AGOSTO 1988, N. 399 ART. 4. relativo all’INQUADRAMENTO ECONOMICO dei PASSAGGI DI QUALIFICA FUNZIONALE al Comma 3 prevede che:
- AL COMPIMENTO DEL SEDICESIMO ANNO PER I DOCENTI LAUREATI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE;
- DEL DICIOTTESIMO ANNO PER I COORDINATORI AMMINISTRATIVI, PER I DOCENTI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, DELLA SCUOLA MEDIA E PER I DOCENTI DIPLOMATI NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE;
- DEL VENTESIMO ANNO PER IL PERSONALE AUSILIARIO E COLLABORATORE;
- DEL VENTIQUATTRESIMO ANNO PER I DOCENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DELLE ACCADEMIE,
l’ANZIANITA’ UTILE AI SOLI FINI ECONOMICI E’ INTERAMENTE VALIDA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELLE SUCCESSIVE POSIZIONI STIPENDIALI.
Quindi per coloro che:
- dispongono già della ricostruzione di carriera;
- che hanno fatto più di 4 anni di preruolo;
- che hanno l’anzianità di cui sopra,
è possibile proporre istanza per ottenere il nuovo computo degli anni preruolo considerati parzialmente in sede di ricostruzione di carriera.