Ricorso per il recupero del 2,50% del prelievo operato sulla retribuzione ai fini della buonuscita.

L’articolo 10, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha previsto che il trattamento di fine servizio (TFS già buonuscita) dei dipendenti pubblici venga calcolato secondo le regole previste dall’art. 2120 codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91%. Ciò con effetto sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011.

Il TFS sarà dunque costituito da una quota relativa alle anzianità maturate fino alla data del 31 dicembre 2010, computata sulla scorta delle disposizioni di cui al D.P.R. 1092 del 1973 e di una seconda quota relativa alle anzianità maturate dopo il 1 gennaio 2011.

Per il periodo successivo al 1 gennaio 2011 è stato modificato il meccanismo del prelievo contributivo, ponendo l’accantonamento previsto dall’art. 2120 c.c., in misura pari al 6,91% dell’intera retribuzione, a carico della sola amministrazione, eliminando, dunque la rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione precedente previsto dall’articolo 37 del D.P.R. 1092 del 1973.

Le amministrazioni pubbliche hanno proseguito ad operare detta rivalsa, ancorché non più prevista con riferimento  alle anzianità successive al 1° gennaio 2011.

Appare dunque possibile proporre ricorso al giudice del lavoro per richiedere l’accertamento del diritto alla sospensione del prelievo e la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.

Possono partecipare al ricorso gli iscritti che rientrano in entrambe le seguenti specifiche:

  1. i dipendenti pubblici (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti locali, Enti di ricerca, Scuola, AFAM, Università, Sanità) assunti in servizio con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000;
  2. tutti coloro che non abbiano esercitato l’opzione per il conferimento degli accantonamenti ad un fondo di previdenza complementare.

Gli interessati possono contattare l’Ufficio legale dello Snals di Udine o scrivere alla mail roberto.cazzanti(chiocciola)snalsudine.it

per fissare un appuntamento.

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