Ricorso per interrompere la trattenuta del 2,5%. Proroga temini.
TRATTENUTA 2,50% PER IL PERSONALE ASSUNTO DOPO IL 2000 E PER COLORO CHE HANNO OPTATO PER UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Prorogata la scadenza per aderire al 15/04/2013.
In riferimento alla rivalsa del 2,50%, prevista dall’articolo 37 del D.p.r. 1092 del 1973, la trattenuta continua ad essere operata illegittimamente ai danni delle sottoelencate categorie di dipendenti pubblici:
1. gli assunti dopo il 31 dicembre 2000 con contratto a tempo indeterminato;
2. gli assunti con contratto a tempo determinato in essere alla data del 30 maggio 2000 o stipulato successivamente;
3. i dipendenti che, ancorché assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, hanno optato per il TFR ai sensi dell’articolo 59, comma 56, della legge 449 del 1997.
Le prime due categorie di dipendenti, infatti, sono stati assoggettati sin dall’inizio del rapporto al TFR (articolo 2120 c.c.); e quindi nei loro confronti non può applicarsi la rivalsa in discorso. Per la terza categoria, va osservato come il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 avesse espressamente previsto che a decorrere dalla data di esercizio della opzione per il passaggio al TFR non si sarebbe applicato il contributo previdenziale del 2,50% .
In sostanza,
per tali lavoratori, si ritiene che l’applicazione dell’articolo 2120 c.c., non consente di continuare ad assoggettare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali alla rivalsa del 2,50%.
Al riguardo, l’ufficio legale organizza un ricorso collettivo, riservato agli associati, da proporre dinanzi al Giudice del lavoro.
Il termine ultimo per la raccolta delle adesioni è fissato entro e non oltre il 15 aprile 2013.
PARTECIPAZIONE AL RICORSO.
Per partecipare al ricorso e chiedere informazioni, dovrà essere fissato un appuntamento scrivendo una mail all’indirizzo: roberto.cazzanti chiocciola snalsudine.it