Tutela maternità.
Si ricorda a tutte le gestanti e alle lavoratrici madri a tempo determinato e indeterminato che esistono specifiche tutele alle quali spesso non si accede che di seguito si riassumono.
Interdizione anticipata o posticipata per lavoro a rischio (art. 17 D.lvo 26.03.2001, n° 151)
Spetta, prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria e successivamente fino al VII° mese dopo il parto, alle lavoratrici madri e alle gestanti in servizio nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado se l’attività lavorativa espone la lavoratrice ai seguenti fattori di rischio:
- Cuoca/ addetta alla mensa (click sulla voce d’interesse)
- Educatrice
- Insegnante
- Insegnante di sostegno
L’indennità corrisponde all’80% della retribuzione media globale giornaliera del mese, compresa la 13a mensilità.
La richiesta, utilizzando questo modulo, va consegnata al Servizio Ispettorato del Ministero del Lavoro di Via Stabernao, 7 – 33100, Tel 0432 501268-501776 Fax 0432 295235.
Scarica i moduli.
Permessi retribuiti per l’effettuazione di visite prenatali (art. 14 D.lvo 26.03.2001, n° 151)
Tali provvidenze non intaccano nessun altro istituto contrattuale, sono retribuiti e vengono concessi a domanda. La fruizione andrà documentata con giustificazione della struttura che esegue le prestazioni sanitarie.
Per ulteriori e più complete informazioni si prega di rivolgersi in sede.